STUDIO ANSALDI S.R.L.

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CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  1 luglio 2020

 

 

OGGETTO: Nuovo cuneo fiscale dal 1° luglio e riduzione della pressione fiscale sul lavoro

                    dipendente.

 

 

Spettabile Azienda,

il D.L. 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, è stato convertito con modificazioni dalla L. 21 del 2 aprile 2020, pubblicata sulla G.U. n. 90 del 4 aprile 2020. Il provvedimento normativo abroga dal 1° luglio 2020 l’articolo 13, comma 1-bis del Tuir che, nell’ambito delle “Altre detrazioni” Irpef, norma il c.d. bonus 80 euro, sostituendolo, senza peraltro inserirli nel Tuir, con un trattamento integrativo di 100 euro mensili e con un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

 

Abrogazione bonus 80 euro

Dal 1° luglio 2020, pertanto, il bonus 80 euro non sarà più erogato, perché sostituito dal trattamento integrativo dei redditi e dall’ulteriore detrazione fiscale previsti dal D.L. 3/2020, ora convertito in Legge, con l’ampliamento del numero di rate per l’eventuale trattenuta di quanto non spettante.

Tali misure saranno applicabili dal 1° luglio 2020, non dovrebbero intendersi definitive stando al tenore letterale della norma che preannuncia la revisione degli attuali strumenti e, per quanto concerne l’ulteriore detrazione fiscale, è già stabilito che sia a scadenza e spetti per le sole prestazioni rese nel secondo semestre 2020.

 

Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni e assegni equiparati), e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a) (soci delle cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), c) (borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), c-bis) (amministratore, sindaco o revisore, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, altri rapporti di collaborazione), d) (remunerazioni dei sacerdoti, le congrue e i supplementi di congrua), h-bis) (prestazioni pensionistiche ex D.Lgs. 124/1993) e l) (soggetti impegnati in LSU), Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir (altre detrazioni), è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:

·     non concorre alla formazione del reddito;

·     è di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

·     è rapportato al periodo di lavoro;

·     spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

I sostituti d’imposta:

·     riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;

·     verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione, in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, se di importo superiore a 60 euro;

·     compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

 

Ulteriore detrazione fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi sopra elencati, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

·     480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

·     480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

I sostituti d’imposta:

·     riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020;

·     verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, qualora in tale sede l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio se lo stesso superi 60 euro.

 

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per le disposizioni sopra evidenziate:

·     rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero) e dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);

·     il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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